La Transizione 5.0 non sostituisce la 4.0 — la affianca con un'aliquota più alta a fronte di un requisito aggiuntivo: il risparmio energetico misurato.
Le differenze in 4 punti
- Aliquota. Transizione 4.0 → fino al 20% (con scaglioni). Transizione 5.0 → fino al 45% per le PMI per investimenti che generano risparmio energetico ≥10% sul processo (o ≥5% sull'impianto).
- Requisito energetico. 4.0: non c'è. 5.0: serve dimostrazione di risparmio misurato con baseline pre-intervento e regime post-intervento.
- Documentazione. 4.0: perizia/attestazione + interconnessione. 5.0: perizia + diagnosi energetica + certificazione ex-ante e ex-post da soggetto abilitato.
- Cumulabilità. Sono in alternativa: una macchina che rientra in 5.0 non può avere anche il 4.0 sullo stesso investimento.
Quale conviene
Se il risparmio energetico è dimostrabile e ≥10% di processo, la 5.0 conviene quasi sempre per l'aliquota più alta. Se l'investimento è di pura digitalizzazione (es. interconnessione di una macchina esistente senza modifiche di processo), la 4.0 è l'unica strada praticabile.
Decisione concreta: parti dalla diagnosi energetica preliminare. Se mostra che il risparmio è dimostrabile, vai di 5.0. Altrimenti 4.0.
Il punto sui dati: serve un MES anche per la 5.0
La 5.0 richiede una misura strumentale del consumo prima e dopo. Senza un MES che storicizza i dati di consumo per macchina con timestamp, dimostrare il delta è quasi impossibile in audit. La diagnosi energetica fatta solo con foto della bolletta non regge ad un controllo serio.